Lo scorso 14 giugno, con nota di seguito allegata, avevamo chiesto al Dipartimento di fornire alcune delucidazioni in riferimento all’indennità una tantum ex. art.31 D.L. n. 50/2022, cosiddetto bonus 200 euro. Con risposta appena pervenuta la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha precisato che tale beneficio viene corrisposto ai dipendenti la cui retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile e moltiplicata per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, quindi inferiore ai 35.000 euro annui. Per quanto riguarda l’originario obbligo di trasmissione al datore di lavoro di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di altre prestazioni incompatibili con il bonus, tale obbligo si intende superato in quanto l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS. Pubblichiamo di seguito la nostra nota e la risposta del Dipartimento.
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