Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria a seguito di numerose richieste di chiarimenti circa le procedure di attribuzione del beneficio stipendiale per nascita dei figli, ha rappresentato quanto segue: In base al Regio Decreto Legge 21 agosto 1937, n.1542, convertito con Legge 3 gennaio 1939, n. 1, all’art.22 primo comma e art. 1814 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è stata prevista, alla nascita di un figlio, la concessione anticipata dell’incremento del trattamento economico per classi e scatti. Condizione indispensabile per godere di tale beneficio è, quindi, che il sistema stipendiale sia articolato in aumenti periodici. L’art. 3 del D.P.R. 150/1987 ha istituito la Retribuzione Individuale di Anzianità in luogo della progressione economica per classi e scatti. In sostanza a partire dal 01.01.1987, per il personale cd. “contrattualizzato” non risulta più possibile procedere all’attribuzione degli incrementi biennali secondo le modalità precedentemente vigenti. Tale progressione rimane applicabile, invece, al personale dirigente e direttivo con trattamento dirigenziale. Il beneficio di che trattasi, attribuibile al solo personale con qualifica dirigenziale al momento della nascita del figlio, si sostanzia nella corresponsione di uno scatto convenzionale pari al 2,50% dello stipendio in godimento, riassorbibile con il primo aumento periodico successivo. La corresponsione del citato beneficio è soggetta alla prescrizione quinquennale. Le modalità operative dell’attribuzione, già indicate con la comunicazione Cenaps n. A06.2019 del 20 giugno 2019, si attuano attraverso la segnalazione, da parte degli uffici amministrativo contabili territoriali, della data di nascita del figlio con il codice 01, già presente nella maschera Cenaps TR11.
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