ASSENZE PER MALATTIA DEL PERSONALE. VISITE DI CONTROLLO: CHIARIMENTI

ASSENZE PER MALATTIA DEL PERSONALE. VISITE DI CONTROLLO: CHIARIMENTI

A seguito di numerose richieste giunte alla DAGEP con le quali si è richiesto di conoscere se sia applicabile al personale appartenente alla Polizia di Stato il “Regolamento recante modalità per...

A seguito di numerose richieste giunte alla DAGEP con le quali si è richiesto di conoscere se sia applicabile al personale appartenente alla Polizia di Stato il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ” di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 17 ottobre 2017, n. 206.

La stessa Direzione Centrale, con la circolare allegata, ha comunicato che  il citato decreto n. 206/2017, attuativo delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha abrogato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione n. 206/2009 (art. 10) e ha rivisitato la disciplina delle visite fiscali per tutti i dipendenti pubblici (art. 4).

Le nuove disposizioni, applicabili anche al personale della Polizia di Stato riguardano, tra l’altro, le fasce orarie di reperibilità e le relative esenzioni. Nello specifico, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 3 del citato d.m. n. 206/2017, in caso di assenza per malattia le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

In tema di esenzioni, il medesimo decreto ministeriale prevede, inoltre, l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità solo qualora l’assenza del dipendente sia riconducibile a:
– patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
– causa di servizio riconosciuta, che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
– stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si riporta di seguito un prospetto semplificativo

LA CIRCOLARE

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