A decorrere dal 1° marzo 2022, è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.
L’assegno unico universale sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
- le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto legge nr. 79 del 8 giugno 2021 che ha istituito l’assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di anni 21 (articolo 12, commi 1 lett. C) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e assegni familiari.
IN COSA CONSISTE L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI
- È una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- Spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- Ha un importo commisurato all’ISEE. Tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.
L’ASSEGNO UICO UNIVERSALE SOSTITUISCE DETRAZIONI E ASSEGNI PER IL NUCLEO
Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’assegno unico universale, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS, anche tramite Patronati.
Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate o meno da ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l’assegno unico universale già da marzo e, quindi, consentire ai lavoratori dipendenti di non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto comunque agli arretrati dal mese di marzo.
La domanda va presentata all’INPS, sia presso gli sportelli dell’istituto sia in via telematica accedendo al portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda, come detto sopra, può essere presentata anche tramite Patronati.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. composizione del nucleo familiare e numero dei figli;
2. luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
3. IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
- Nel caso di presentazione dell’ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l’ISEE dall’INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta a ottenere l’assegno unico universale.
- In mancanza di ISEE, la domanda per l’assegno unico universale può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.
- Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l’ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di assegno unico universale. In tal caso l’importo verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.
UNA PANORAMICA SUGLI IMPORTI
Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di € 175. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a € 50 mensili a figlio per ISEE pari o superiore a € 40.000.
A questa base si sommano varie maggiorazioni per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri inferiori di età inferiore a 2 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 25.000.
In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura da 40 mila euro
ALTRE INFORMAZIONI
L’assegno unico universale spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’ISEE sulla base di una autocertificazione.
L’assegno spetta, in misura ridotta, anche ai figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.
Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.
Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza
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