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Aspettativa e assistenza al genitore disabile

News 19 Febbraio 2009
admin
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Il SAP ha chiesto al Dipartimento di estendere il godimento dell&#39aspettativa retribuita (ex art. 42 d. lgs. 151/01) anche
all&#39operatore di Polizia che si trovasse nella condizione di dover
assistere il genitore disabile convivente, in assenza di altri
soggetti legittimati a prendersene cura. Una richiesta che il SAP
ha motivato sulla base di una recente e importante Sentenza della
Consulta.

L&#39aspettativa per assistenza ai disabili, disciplinata dall&#39art. 42 del d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita&#39 e paternita&#39, a norma dell&#39art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sostanzia un congedo rimunerato in misura corrispondente all&#39ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, che non puo&#39 superare la durata complessiva di due anni, durante i quali l&#39avente diritto percepisce un&#39indennita&#39 corrispondente all&#39ultima retribuzione.

La Corte Costituzionale, gia&#39 con le sentenze n. 233 del 2005 e n. 158 del 2007, aveva provveduto ad estendere il beneficio in esame, con la prima pronuncia, ai fratelli o alle sorelle conviventi nell&#39ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all&#39assistenza del figlio in situazione di disabilita&#39 grave perche&#39 totalmente inabili, nonche&#39, con la seconda pronuncia, al coniuge convivente del disabile.

Con quest&#39ultima sentenza, precisamente la n. 19 del 30 gennaio 2009, la Consulta si esprime di nuovo su un&#39altra eccezione di legittimita&#39 costituzionale, sempre dell&#39articolo 42 del d. lgs. 151/2001, dichiarando l&#39illegittimita&#39 costituzionale dell&#39art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilita&#39 grave.

La disposizione censurata – a detta del giudice delle leggi – omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l&#39unico soggetto in grado di provvedere all&#39assistenza della persona affetta da handicap grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la ratio dell&#39istituto, che consiste essenzialmente nel favorire l&#39assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell&#39assicurare continuita&#39 nelle cure e nell&#39assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso.

Il SAP, pertanto, ha chiesto al Dipartimento il recepimento di tale principio, con l&#39espressa previsione della concessione dell&#39aspettativa retribuita di cui all&#39art. 42 del d. lgs. 151/2001, per il/la poliziotto/a che debba prestare assistenza, oltre che al fratello/sorella disabile (in caso di inabilita&#39 totale dei genitori) e di coniuge disabile, al genitore disabile convivente e in situazione di gravita&#39 ex art. 3, co. 3, l. 104/92, nel caso in cui questi sia l&#39unico soggetto in grado di provvedere alla cura della persona affetta da handicap grave.

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