ANOMALIE NEL CONGUAGLIO FISCALE GENERATO DAL SISTEMA NOIPA

ANOMALIE NEL CONGUAGLIO FISCALE GENERATO DAL SISTEMA NOIPA

Il mese scorso avevamo segnalato che nello statino di febbraio era stato operato, per errore, un doppio conguaglio. Il primo riferito al c.d. conguaglio ordinario che viene effettuato tutti...

Il mese scorso avevamo segnalato che nello statino di febbraio era stato operato, per errore, un doppio conguaglio. Il primo riferito al c.d. conguaglio ordinario che viene effettuato tutti gli anni, il secondo frutto di un errore del sistema che ha coinvolto i colleghi che rientrano nella fascia di reddito compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, beneficiari dell’ex bonus “Renzi”, oggi chiamato bonus dei 100 euro”.

Avevamo già precisato che coloro i quali avevano flaggato la rinuncia al predetto bonus, avevano generato, involontariamente, un errore di sistema che ha bloccato l’ulteriore detrazione. Il sistema ha tradotto cioè il flag come un non diritto alle detrazioni da parte del dipendente, creando un debito non dovuto di somme che, peraltro, non sono state percepite. Il flag, inoltre, ha bloccato anche le detrazioni aggiuntive aggravando gli errori nel cumulo del doppio conguaglio.

In particolare, gli errori riguardano i colleghi che hanno rinunciato, in modalità self-service, nel portale NoiPa, al c.d. taglio del cuneo fiscale e cioè al trattamento integrativo e che rientrano nella fascia di reddito compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro, i quali pur avendo diritto ad un ulteriore detrazione, prevista dall’art. 2 del D.L. 3/2020 convertito con Legge 21/2020, la stessa è stata impropriamente recuperata dal sistema.

Per i dipendenti interessati, NoiPa procederà, in linea generale alla rielaborazione del conguaglio e della Certificazione Unica entro il mese di maggio 2022.

Più in particolare:

Per i colleghi con conguaglio a debito, per i quali è risultato erroneamente un debito complessivo, per recupero dell’ulteriore detrazione (NON DOVUTA), superiore a 60 euro, NoiPA provvederà a interrompere la rateizzazione del debito previsto e calcolato in dieci mensilità da febbraio a novembre 2022, già dalla rata di marzo 2022. Conseguentemente la Certificazione Unica pubblicata nel mese di marzo nell’area riservata del portale non sarà corretta e dunque non potrà essere utilizzata ai fini della dichiarazione dei redditi.

Entro maggio 2022 sarà ricalcolato e applicato l’effettivo conguaglio dovuto per i redditi percepiti nel 2021 e, conseguentemente, sarà rielaborata la nuova Certificazione Unica. Laddove si volesse utilizzare la dichiarazione precompilata, il dipendente avrà cura di far rettificare i dati sulla base della nuova certificazione.

Per i colleghi con conguaglio a debito, per i quali è risultato erroneamente un debito complessivo uguale o inferiore a 60 euro, NoiPA non avendo effettuato alcuna rateizzazione, ma avendo recuperato l’intera somma (corrispondente alla detrazione percepita durante l’anno precedente) sulla mensilità di febbraio 2022,  non procederà alla rielaborazione del conguaglio né all’emissione di una nuova Certificazione Unica poiché il credito dovuto al dipendente (sotto forma di rimborso) sarà riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi senza che sia, tra l’altro, necessario apportare alcuna modifica alla dichiarazione precompilata.

Per i colleghi per i quali il recupero dell’ulteriore detrazione sulla data di febbraio è stato ammortizzato da un ulteriore credito IRPEF, per cui il conguaglio complessivo è andato comunque a credito, NoiPA non effettuerà alcuna rielaborazione del conguaglio né della Certificazione Unica. Per cui eventuali ulteriori crediti saranno riconosciuti sottoforma di rimborso in sede di dichiarazione dei redditi senza che sia necessario operare alcuna rettifica ai dati della precompilata.

Per quanto concerne i dipendenti sospesi cautelarmente nel 2021 per i quali è stato generato un errato conteggio dei giorni di detrazione che ha comportato un conguaglio a debito sulla mensilità di febbraio 2022, NoiPA effettuerà un nuovo conguaglio e rielaborerà una nuova CU.

In ultimo, al personale con un redito complessivo inferiore a 28.000 euro per l’anno fiscale 2021, che abbia, con le medesime modalità di cui sopra, rinunciato al taglio del cuneo fiscale, il beneficio non sarà oggetto di conguaglio bensì potrà essere riconosciuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Il personale interessato riceverà apposito messaggio nell’area privata del portale NoiPA – Sezione comunicazione – accedendo dal sito e non dall’APP.

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