La norma, si ricorda, prevede la possibilità per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, il nostro Dipartimento ha da sempre, sin dall’entrata in vigore di tale disposizione, rigettato tutte le domande dirette ad ottenere questo beneficio, sulla scorta di motivazioni prive di fondamento logico-giuridico.
Quella del TAR di Bologna è una sentenza “speciale”, perché per la priva volta il G.A., chiamato ad un giudizio di legittimità – dopo aver ritenuto erronei, illogici e contraddittori i motivi di diniego addotti dalla nostra Amministrazione e aver evidenziato che PACIFICA è la giurisprudenza circa l’applicabilità di questo istituto anche al personale della Polizia di Stato – è entrato nel merito della questione, addirittura tracciando alla Questura interessata la via da intraprendere e le valutazioni da fare all’atto del ricevimento di un’istanza ex art. 42 bis d. lgs. 151/01.
Il SAP non molla e continuerà a battersi al fianco dei colleghi fino a quando il nostro Dipartimento non smetterà con questo atteggiamento cieco e ostruzionistico e applicherà il beneficio previsto anche al suo personale, al pari di ciò che avviene nelle altre pp.aa. La legge è uguale per tutti!
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