3 Febbraio 2010
Sono anni, ormai, che il SAP ha avviato una vera e propria 'battaglia legale'
ai fini dell'applicazione, anche al personale della Polizia di Stato,
dell'art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, che disciplina la cd aggregazione
prolungata.
La norma, in particolare, prevede la possibilita' per il dipendente pubblico,
genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.
I ricorsi presentati dai colleghi interessati e sostenuti dal SAP hanno evidenziato,
nel loro esito, una netta demarcazione giurisprudenziale fra l'indirizzo
dei giudici di primo grado (favorevole) ed il giudice di appello
(decisamente contrario).
Nello specifico, tale ultimo orientamento
muoveva i passi dall'art. 3 del d. lgs. 165/2001, a mente del quale
il personale militare e le Forze di Polizia rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti, con cio' escludendoli dall'applicazione
dell'art. 42 bis, destinato – a parere del Consiglio di Stato –
al restante pubblico impiego di cui all'art. 2 del d. lgs. 165/2001.
Insomma, i giudici di Palazzo Spada non lasciavano spiraglio alcuno
alla speranza di abbattere l'ennesima palese disparita' di trattamento nei
confronti di chi, giornalmente, contribuisce a garantire la sicurezza
della gente.
Tuttavia, il SAP, questa volta di Alessandria, non si e' arreso e ha continuato
la sua battaglia a sostegno della famiglia, affrontando un ulteriore giudizio
amministrativo, conclusosi, in primo grado, con la pubblicazione, il 26 gennaio 2010,
della sentenza 482/2009, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso da
noi patrocinato, non limitandosi, per vero, ad annullare sic et simpliciter
l'avversato decreto del Ministero dell'Interno.
I giudici amministrativi, difatti, hanno fondato l'accoglimento del
ricorso sull'ingresso, nell'ambito degli ultimi accordi sindacali, dell'art. 14
del DPR 170/2007 e dell'art. 18 del dPR 51/2009, entrambi titolati 'tutela delle
lavoratrici madri' ed entrambi richiamanti una serie di disposizioni che si
applicano al personale di polizia 'oltre a quanto previsto
dal D. Lgs. 151/2001'.
Il che – a parere del TAR Lazio – …comporta la
oramai pacifica applicabilita' al personale di cui e' questione anche della
disciplina recata dal citato D.Lgs. 151/2001, e quindi del suo art. 42 bis.'.
Non meno importante, altresi', l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale,
in relazione ad un altro dei 'capisaldi del diniego' della nostra Amministrazione,
ovvero la specificita' delle 'esigenze organizzative delle Forze di Polizia'.
Cosi' i giudici laziali: …Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti
a sostegno dell'atto impugnato e concernenti le asserite difficolta' di organico
nell'Ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell'accoglimento
dell'istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede.
In disparte l'apoditticita' dell'affermazione, non meglio e piu' dettagliatamente
confortata da elementi precisi e puntuali, va rilevato che, come ha affermato il
ricorrente senza essere sul punto smentito dalla resistente Amministrazione, da
una parte la sede di Alessandria (di attuale applicazione del ricorrente)
fornisce abitualmente personale in aggregazione ad altre sedi cosi' come
quella di La Spezia (cui aspira ad essere assegnato il ricorrente) si trova
a dover richiedere regolarmente l'invio di agenti per esigenze di sicurezza
dovute all'aumento del flusso di persone nei periodi estivi'.
Non ci resta, ora, che attendere il prossimo passo della nostra Amministrazione,
la quale – abbiamo motivo di credere – ricorrera' in appello avverso la decisione
del TAR Lazio.
Noi, pero', resisteremo davanti al Consiglio di Stato,
ancora una volta dalla parte dei colleghi e della tutela familiare.
Orgogliosi di essere SAP!
ai fini dell'applicazione, anche al personale della Polizia di Stato,
dell'art. 42 bis del d. lgs. 151/2001, che disciplina la cd aggregazione
prolungata.
La norma, in particolare, prevede la possibilita' per il dipendente pubblico,
genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo
non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita'
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga
posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.
I ricorsi presentati dai colleghi interessati e sostenuti dal SAP hanno evidenziato,
nel loro esito, una netta demarcazione giurisprudenziale fra l'indirizzo
dei giudici di primo grado (favorevole) ed il giudice di appello
(decisamente contrario).
Nello specifico, tale ultimo orientamento
muoveva i passi dall'art. 3 del d. lgs. 165/2001, a mente del quale
il personale militare e le Forze di Polizia rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti, con cio' escludendoli dall'applicazione
dell'art. 42 bis, destinato – a parere del Consiglio di Stato –
al restante pubblico impiego di cui all'art. 2 del d. lgs. 165/2001.
Insomma, i giudici di Palazzo Spada non lasciavano spiraglio alcuno
alla speranza di abbattere l'ennesima palese disparita' di trattamento nei
confronti di chi, giornalmente, contribuisce a garantire la sicurezza
della gente.
Tuttavia, il SAP, questa volta di Alessandria, non si e' arreso e ha continuato
la sua battaglia a sostegno della famiglia, affrontando un ulteriore giudizio
amministrativo, conclusosi, in primo grado, con la pubblicazione, il 26 gennaio 2010,
della sentenza 482/2009, con la quale il TAR Lazio ha accolto il ricorso da
noi patrocinato, non limitandosi, per vero, ad annullare sic et simpliciter
l'avversato decreto del Ministero dell'Interno.
I giudici amministrativi, difatti, hanno fondato l'accoglimento del
ricorso sull'ingresso, nell'ambito degli ultimi accordi sindacali, dell'art. 14
del DPR 170/2007 e dell'art. 18 del dPR 51/2009, entrambi titolati 'tutela delle
lavoratrici madri' ed entrambi richiamanti una serie di disposizioni che si
applicano al personale di polizia 'oltre a quanto previsto
dal D. Lgs. 151/2001'.
Il che – a parere del TAR Lazio – …comporta la
oramai pacifica applicabilita' al personale di cui e' questione anche della
disciplina recata dal citato D.Lgs. 151/2001, e quindi del suo art. 42 bis.'.
Non meno importante, altresi', l'orientamento espresso dallo stesso Tribunale,
in relazione ad un altro dei 'capisaldi del diniego' della nostra Amministrazione,
ovvero la specificita' delle 'esigenze organizzative delle Forze di Polizia'.
Cosi' i giudici laziali: …Peraltro, non convincono gli ulteriori argomenti posti
a sostegno dell'atto impugnato e concernenti le asserite difficolta' di organico
nell'Ufficio di appartenenza, che si produrrebbero in ragione dell'accoglimento
dell'istanza del ricorrente di assegnazione prolungata ad altra sede.
In disparte l'apoditticita' dell'affermazione, non meglio e piu' dettagliatamente
confortata da elementi precisi e puntuali, va rilevato che, come ha affermato il
ricorrente senza essere sul punto smentito dalla resistente Amministrazione, da
una parte la sede di Alessandria (di attuale applicazione del ricorrente)
fornisce abitualmente personale in aggregazione ad altre sedi cosi' come
quella di La Spezia (cui aspira ad essere assegnato il ricorrente) si trova
a dover richiedere regolarmente l'invio di agenti per esigenze di sicurezza
dovute all'aumento del flusso di persone nei periodi estivi'.
Non ci resta, ora, che attendere il prossimo passo della nostra Amministrazione,
la quale – abbiamo motivo di credere – ricorrera' in appello avverso la decisione
del TAR Lazio.
Noi, pero', resisteremo davanti al Consiglio di Stato,
ancora una volta dalla parte dei colleghi e della tutela familiare.
Orgogliosi di essere SAP!
Leggi la sentenza
Read more
Letta 1.187 volte