Aggregazione prolungata

Aggregazione prolungata

Ancora una volta il G.A. ci ha dato ragione. Dopo il TAR Marche, il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Puglia, il TAR Lazio Sezione I-bis, anche il TAR...

Ancora una volta il G.A. ci ha dato ragione. Dopo il TAR Marche, il TAR Friuli Venezia Giulia, il TAR Puglia, il TAR Lazio Sezione I-bis, anche il TAR Lazio Sezione I-ter – in seguito ad un ricorso promosso dal SAP – ha emanato un’ordinanza di accoglimento della domanda cautelare sospensiva del provvedimento di diniego della nostra Amministrazione ad un collega che aveva presentato istanza di aggregazione prolungata ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001.

La norma, com’è noto, prevede la possibilità per il dipendente pubblico, genitore di figli minori di tre anni, di essere assegnato, per un periodo non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante di analoga posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni coinvolte.

Il TAR Lazio ha ritenuto, difatti, che la motivazione assunta dall’Amministrazione a fondamento del diniego sia “in parte contraddittoria e in parte carente”, ordinando alla stessa di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di tutti i motivi di ricorso.

Dunque, il Sindacato Autonomo di Polizia  continua ad adoperarsi affinchè non si registri un ostruzionismo di principio da parte del Dipartimento in merito all’attuazione dell’art. 42 bis D. Lgs. 151/01, ma vi sia, piuttosto, una serena valutazione sulla attualità e concretezza di quei presupposti richiesti dal legislatore ai fini della concessione del beneficio.

L’Ordinanza del TAR Lazio
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