Con le circolari in allegato il Dipartimento della P.S. ha provveduto ad un decentramento delle procedure per la verifica dei requisiti psico-fisici di idoneità per l’accesso ai corsi per il conseguimento di qualifiche operative-professionali, specializzazioni ed abilitazioni a particolari impieghi del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Pertanto per le specialità previste dal D.M. 333-D/9805.H A. 2 del 29 agosto 1994 per le quali viene richiesta la verifica dei requisiti psicofisici per la frequenza del relativo corso di formazione (ad esempio cavaliere, specializzazioni dei reparti cinofili, sciatore, fondista, alpinista, addetto ai servizi di sicurezza e soccorso in montagna e sulle piste da sci, istruttore di sci alpino, di alpinismo, di armi e tiro, di difesa personale, di guida operativa, di tecniche operative, artificiere, tiratore scelto, addetto al servizio di scorte e sicurezza e per le scorte di frontiera), l’idoneità non sarà più rilasciata dal Servizio Operativo Centrale di Sanità bensì dal medico della Polizia di Stato presso l’Ufficio Sanitario dell’ufficio di appartenenza del personale che presenta istanza di accesso al corso. Sono escluse dal decentramento la selezione per gli operatori del N.O.C.S. (che rimane di competenza del funzionario medico in servizio presso il predetto nucleo operativo), quella per la specializzazione di sommozzatore (di competenza del Servizio Operativo Centrale di Sanità e dell’Ospedale della Marina militare di La Spezia per il rilascio del brevetto) e la selezione degli operatori U.O.P.I. (di competenza del Servizio Operativo Centrale di Sanità).
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