ABRUZZO: ESONERO TICKET FORZE DELL’ORDINE. LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGGE REGIONALE

ABRUZZO: ESONERO TICKET FORZE DELL’ORDINE. LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA LEGGE REGIONALE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 9/2023 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi avverso la legge regionale dell’Abruzzo 21...

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 9/2023 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dall’allora Presidente del Consiglio Mario Draghi avverso la legge regionale dell’Abruzzo 21 dicembre 2021, n. 27, recante “Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002”.

In particolare, l’art. 1 della predetta legge, approvata grazie agli sforzi di questa organizzazione sindacale con l’ausilio del capogruppo alla Regione della Lega, prevede che gli operatori delle Forze di Polizia che accedono in pronto soccorso, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, siano esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto “ticket”) in relazione alle prestazioni erogate, anche in caso di dimissione in codice bianco.

La predetta norma prescrive, inoltre, che, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli operatori di polizia siano esonerati dal pagamento del ticket in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all’infortunio, per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell’evento traumatico.Tale disposizione veniva impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22 febbraio 2022 e depositato il successivo 1° marzo 2022, per violazione dell’art. 117 Cost., sollevando conflitto di attribuzione tra Stato e Regione. 

In particolare, si riteneva che l’art. 1 della legge regionale dell’Abruzzo fosse lesivo della competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e in contrasto con il divieto di spese non obbligatorie, stabilito dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, atteso che la Regione Abruzzo, impegnata in un piano di rientro dal disavanzo sanitario, non poteva porre a carico del servizio sanitario regionale livelli ulteriori di assistenza. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 9/2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 

Di conseguenza, la legge regionale continuerà ad operare, restando intatto il trattamento favorevole di esenzione riconosciuto in capo agli operatori di polizia, grazie al lavoro sinergico tra il SAP e il consiglio regionale dell’Abruzzo.  

ABBRUZZOLIVE.IT 

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