Lo scorso 20 marzo, a seguito della circolare prot. 018.1600/15759 del 27 febbraio 2025, emessa dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria – la quale introduceva una modifica normativa sull’imponibilità fiscale dei rimborsi spese per missioni e trasferte dei dipendenti pubblici – avevamo scritto al Dipartimento per esprimere alcune perplessità che stavano, e stanno ancora, suscitando preoccupazione tra i colleghi interessati.
La modifica, che aggiunge un nuovo periodo al comma 5 dell’articolo 51 del TUIR, stabilisce che determinati rimborsi spese relative a trasferte o missioni, non concorrono a formare il reddito se i relativi pagamenti sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabili.
A riguardo avevamo espresso dubbi in merito alla tempistica con cui l’Amministrazione aveva preso coscienza delle problematiche applicative. In particolare, il ritardo di due mesi dall’entrata in vigore della norma sollevava preoccupazioni per coloro che avevano già svolto delle missioni a partire dal 1° gennaio 2025.
Un altro punto critico segnalato, sempre con nota del 20 marzo scorso, riguardava la compatibilità della normativa con l’anticipo missione o il rimborso forfettario, generalmente attribuiti in contante. L’introduzione dei bonifici bancari, d’altro canto, poteva comportare problematiche relative all’ISEE dei dipendenti e difficoltà di coordinamento con l’uso del mezzo privato per le missioni. Pertanto, avevamo proposto di avviare un confronto con l’Agenzia delle Entrate per avviare un regime transitorio.
Ad oggi, non avendo ancora ricevuto risposta ed avendo al contempo appreso che in alcune Questure il pagamento delle missioni relative ai primi due mesi del 2025 è avvenuto in contanti – con tutto ciò che ne deriva in termini di tassazione con aliquota massima come se fosse reddito – abbiamo inviato una nota di sollecito auspicando l’adozione di tutte le opportune determinazioni necessarie a risolvere tutte le criticità segnalate.