Articolo a cura della Dott.ssa Giuseppina Guida, Ufficio Studi SAP.
La legge 25 novembre 2024, n. 177, recante “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità in materia di circolazione dei monopattini a propulsione elettrica, così modificando la disciplina contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Le novità, adottate allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la corretta tracciabilità dei veicoli e la tutela dei terzi danneggiati dalla circolazione dei monopattini elettrici, riguardano l’obbligatorietà dell’uso del casco, del contrassegno identificativo e dell’assicurazione civile verso terzi.
- Uso del casco.
La recente riforma del 2024, nel disporre che: “I conducenti dei monopattini hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080”, ha esteso l’obbligo del casco protettivo per tutti i conducenti di monopattini elettrici, indipendentemente dall’età. Il casco, pertanto, non è più richiesto solo per i minorenni, così come prevedeva la precedente normativa, ma diventa obbligatorio per chiunque guidi il dispositivo elettrico.
- Contrassegno di identificazione.
La novità più importante è rappresentata dall’obbligo del contrassegno identificativo.
La norma, introdotta con la riforma, prevede specificamente che: “I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.
Orbene, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella circolare del capo del Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, il contrassegno identificativo è strettamente personale. Si tratta di un supporto adesivo, come si diceva, plastificato e non rimovibile, sul quale viene indicata la combinazione alfanumerica di 3 lettere e 3 numeri ed è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Uno degli aspetti più significativi della riforma è rappresentato proprio dalle caratteristiche dei contrassegni identificativi in quanto è prevista l’associazione del monopattino elettrico ai dati anagrafici di ciascun proprietario attraverso una combinazione alfanumerica univoca generata sulla base di un iter sequenziale con assegnazione automatica. Ciò sta a significare che il contrassegno identificativo è legato alla persona oltre che al monopattino, pertanto in caso di cessione, a qualunque titolo, quel contrassegno non segue la cessione del veicolo stesso. Ma il nuovo acquirente dovrà munirsi di nuovo contrassegno identificativo associato, quindi alla sua persona.
Il regolamento prevede, infatti, che in caso di cessione del monopattino elettrico o di qualsiasi operazione che ne comporti il trasferimento della proprietà, il cedente ha l’obbligo di rimuovere dal monopattino elettrico il contrassegno identificativo associato al proprietario dello stesso e di richiedere la cancellazione tramite la piattaforma appositamente istituita. A seguito di tale comunicazione, il contrassegno identificativo associato al relativo proprietario all’interno della piattaforma viene cancellato. Pertanto, il cessionario dovrà richiedere il rilascio di un nuovo contrassegno identificativo.
- Assicurazione obbligatoria.
La normativa vigente, così come introdotta dalla legge del 2024, prevede espressamente che: “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”.
È stata inoltre estesa ai monopattini elettrici la disciplina del Codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Lo scorso 6 marzo, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha adottato il decreto con il quale ha fissato le modalità di funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta ed il rilascio dei medesimi contrassegni.
Quest’ultimo decreto ha confermato la decorrenza del suddetto obbligo del contrassegno identificativo dal 17 maggio 2026.
Il connesso obbligo di copertura assicurativa per la circolazione dei monopattini, per motivi di natura tecnica, è stato invece posticipato con decorrenza dal 16 luglio 2026.
La violazione delle disposizioni in materia di divieto di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno identificativo, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400, mentre il mancato uso del casco comporta una sanzione amministrativa che va da 50 a 250 euro.


