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MODIFICA ART. 51, COMMA 5, TUIR: IL DECRETO LEGGE “SICUREZZA” ACCOGLIE LA RICHIESTA DEL SAP: ESCLUSI FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO DALL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ AI FINI DELLA NON IMPONIBILITÀ DEI RIMBORSI MISSIONE.

Redazione - News - 27 Febbraio 2026
Redazione
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Una battaglia importante, condotta con determinazione dal SAP nel corso del 2025, è stata finalmente vinta.

Con l’articolo 14 del Decreto-Legge n. 23 del 2026 (“Decreto Sicurezza”) è stata accolta la nostra richiesta di modifica dell’articolo 51, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 917 (TUIR), correggendo una disposizione che avrebbe penalizzato migliaia di operatori in divisa.

La Legge di Bilancio 2025 aveva introdotto una modifica all’art. 51, comma 5, del TUIR, stabilendo che i rimborsi spese per vitto, alloggio, viaggio e taxi relativi a missioni o trasferte non concorressero a formare reddito solo se effettuati con strumenti di pagamento tracciabili.

Tale previsione, applicata a decorrere dal 1° gennaio 2025, rischiava di trasformare in reddito imponibile migliaia di rimborsi spese sostenuti in contanti per esigenze di servizio, con un danno economico ingiusto per il personale che aveva operato correttamente e spesso senza alternative praticabili.

A seguito della circolare della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria (prot. 018.1600/15759 del 27 febbraio 2025), che dava attuazione alla nuova disciplina, il SAP è immediatamente intervenuto scrivendo al Dipartimento per rappresentare le forti perplessità e le preoccupazioni del personale.

Abbiamo sollecitato ripetutamente l’Amministrazione, interessando non solo i vertici dipartimentali ma anche il Capo della Polizia e il Ministro dell’Interno, evidenziando come la norma, applicata senza un’adeguata e tempestiva informazione al personale, producesse effetti gravemente penalizzanti.

Abbiamo ribadito con forza che: in molte attività operative (servizi in abiti civili, indagini, contesti riservati, aree prive di pagamenti elettronici) l’uso del contante non è una scelta, ma una necessità; penalizzare tali situazioni significava ignorare la realtà del lavoro sul campo; istituti consolidati come anticipi di missione e rimborsi forfettari rischiavano di essere svuotati di efficacia; il ritardo di due mesi nell’applicazione concreta della norma aggravava ulteriormente la posizione di chi aveva già svolto missioni dal 1° gennaio 2025.

Per queste ragioni abbiamo richiesto con urgenza un intervento normativo correttivo.

L’intervento richiesto dal SAP è stato finalmente recepito.

L’articolo 14 del Decreto-Legge 23 ha riscritto l’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, prevedendo espressamente che: sono esclusi dall’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili – ai fini della non imponibilità dei rimborsi – quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della Legge 1° aprile 1981 n. 121 e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Di conseguenza, per il personale in divisa: i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea relativi a missioni e trasferte sul territorio nazionale non concorreranno alla formazione del reddito anche se sostenuti in contanti.

Si tratta di un risultato concreto, frutto di un’azione sindacale tempestiva e determinata, che tutela il personale da un’ingiusta penalizzazione fiscale e riconosce la specificità delle funzioni operative svolte quotidianamente.

NOTA AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
NOTA AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA
NOTA ALL'UFF. PER LE RELAZIONI SINDACALI
NOTA ALL'UFF. PER LE RELAZIONI SINDACALI (1° SOLLECITO)
NOTA ALL'UFF. PER LE RELAZIONI SINDACALI (2° SOLLECITO)
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