Con nota del 16 marzo 2026 n. 28, l’INPS ha fornito indicazioni in merito all’adeguamento dei requisiti pensionistici relativi agli incrementi della speranza di vita biennio 2027-2028 come stabilito dalla legge di bilancio 2026.
Per il personale del comparto difesa e sicurezza i predetti requisiti incidono sul raggiungimento del diritto alla pensione anticipata o di anzianità, pertanto l’accesso al sistema pensionistico aumenterà di un mese nel 2027 e due mesi nel 2028.
L’accesso alla pensione anticipata o di anzianità potrà essere conseguito attraverso il possesso dei seguenti requisiti:
ANNO 2026
40 anni di anzianità contributiva + 1 anno incremento speranza di vita + 15 mesi finestra mobile.
57 anni di età + 1 anno incremento speranza di vita, congiuntamente a 35 anni di anzianità contributiva + 12 mesi finestra mobile.
ANNO 2027
40 anni di anzianità contributiva + 1 anno e 1 mese incremento speranza di vita + 15 mesi finestra mobile.
57 anni di età + 1 anno e 1 mese incremento speranza di vita, congiuntamente a 35 anni di anzianità contributiva + 12 mesi finestra mobile.
A DECORRERE ANNO 2028
40 anni di anzianità contributiva + 1 anno e 3 mesi incremento speranza di vita + 15 mesi finestra mobile
57 anni di età + 1 anno e 3 mesi incremento speranza di vita, congiuntamente a 35 anni di anzianità contributiva + 12 mesi finestra mobile.
Restano invariati i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, pertanto per tutti coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata o di anzianità prima dei previsti limiti ordinamentali il diritto alla pensione di vecchiaia è il seguente:
60 anni da Agente a Primo Dirigente.
63 anni Dirigente Superiore.
65 anni Dirigente Generale.
Nel caso in cui al raggiungimento del requisito anagrafico non si siano maturati quelli per l’accesso alla pensione anticipata o di anzianità i requisiti anagrafici vanno incrementati di 1 anno nel 2026, 1 anno e 1 mese nel 2027 e a decorrere dal 2028 di 1 anno e 3 mesi oltre ad 1 anno di finestra mobile.
Per quanto riguarda la previsione di un ulteriore incremento per il solo personale del comparto sicurezza e difesa di 1 mese nel 2028, 1 mese nel 2029 e 1 mese nel 2030 ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge di Bilancio 2026 essendo prevista l’emanazione di un DPCM dove devono essere individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego del comparto, l’incremento aggiuntivo possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente, l‘INPS fa riserva di fornire successive indicazioni in seguito all’emanazione del citato decreto.
LA CIRCOLARE DELL’INPS