Articolo a cura della Dott.ssa Giuseppina Guida, Ufficio Studi SAP.
Il porto d’armi senza licenza in favore degli agenti di pubblica sicurezza rappresenta, indiscutibilmente, una delle novità di maggiore rilievo introdotte dal Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, convertito dalla Legge 9 giugno 2025, n. 80.
L’art. 28 del citato D.L. dispone infatti che: “Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all’articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo”.
Dunque, gli agenti di P.S. sono autorizzati a portare senza licenza le armi fuori dal servizio. Attesa la portata della norma, si è reso necessario, nelle more dell’adozione di una disciplina regolamentare, l’emanazione della circolare interpretativa n. 0004627 con la quale, lo scorso 5 febbraio, l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fornito importanti indicazioni.
1. AMBITO SOGGETTIVO
Innanzitutto, la circolare ha individuato l’ambito soggettivo di applicazione della norma in esame. Chi sono cioè i soggetti interessati dall’intervento legislativo, precisando che l’art. 28 del D.L. n. 48 del 2025 comprende gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia nonché gli agenti di P.S. dei corpi e servizi di polizia locale che siano riconosciuti dal prefetto e dotati dell’arma di ordinanza, ai sensi della norma normativa vigente.
La circolare precisa ulteriormente che “l’attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza del personale di polizia locale, le relative funzioni e il porto dell’arma anche fuori dal servizio assegnata in dotazione sono comunque ancorati al territorio dell’ente di appartenenza fatti salvi i casi di missioni, operazioni o servizi esterni svolti ovviamente armati ai termini di legge e di regolamento”. Lo scopo della norma, a parere del Ministero, è quello di consentire, fuori dal servizio, esclusivamente il porto senza licenza di un’arma ai sensi dell’art. 42 del TULPS, diversa dunque da quella in dotazione e ciò in ragione sia del vantaggio che ne deriva sul piano della difesa personale e sia su quello della tutela della collettività.
2. APPLICABILITÀ ED EFFICACIA DELLA NORMA
Altro aspetto preso in considerazione dalla circolare interpretativa del Ministero concerne l’applicabilità e l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art.28. La circolare scioglie il dubbio circa l’efficacia immediata della disposizione contenuta nella norma precisando, in particolare, che “nelle more dell’intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, si ritiene di poter riconoscere, alla luce di alcuni indicatori di carattere sia formale che funzionale, l’immediata applicabilità del comma 1dell’art. 28 in questione”.
3. ACQUISTO, DETENZIONE, PORTO E CESSIONE DELLE ARMI
Ulteriore questione chiarita dalla circolare concerne l’acquisto, la detenzione, il porto e la cessione delle armi ai sensi dell’art. 42 del TULPS.
La circolare, in particolare, prevede che “per effetto della norma di cui all’art. 28 del D.L. n. 48/2025, gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e delle Polizie locali, quando non sono in servizio possono portare senza licenza – per difesa personale a mente del quarto comma dell’art.73 del Regolamento del TULPS – le armi previste dall’art. 42 TULPS, nonché acquistarle senza bisogno di particolari titoli autorizzativi. A questo fine, sarà necessaria l’esibizione della tessera personale rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi”.
4. COMUNICAZIONE DETENZIONE ARMI AUTORITÀ DI PS
La circolare affronta, in ultimo, l’importante questione relativa alla detenzione delle armi.
In proposito, fornisce alcune considerazioni importanti atteso che la questione concernente la detenzione delle armi acquistate, ai sensi dell’art. 28, non è contemplata dalla norma poc’anzi citata e pertanto è necessario fare riferimento alle norme di pubblica sicurezza del TULPS nonché del relativo Regolamento di esecuzione.
Il Dipartimento ritiene che “le armi “portabili” dagli agenti di P.S. ai sensi dell’art. 28, diverse da quelle d’ordinanza, debbano essere soggette a forme di comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza”. Ciò al fine di assicurare la tracciabilità delle armi in circolazione. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, la comunicazione della materiale disponibilità di un’arma acquistata ai sensi dell’art. 28 in esame dovrà essere effettuata “secondo le modalità di cui all’art. 38 TULPS, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n, 121”.
La circolare emessa dall’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento, contenente le indicazioni applicative della nuova disciplina, è consultabile al link sottostante.


